Genere è un termine relazionale che pone in essere una rivoluzione, creando una nuova categoria euristica del pensiero che permette di raccontare e di vedere il mondo da un altro punto di vista.
La riflessione giuridica definisce il genere come quell’insieme di “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini ”.
Oggi si discute di “genere” perché questo approccio ha permesso di collegare tutte queste riflessioni alla storia generale e di mettere in relazione questa storia con la storia dell’intera umanità.
Con l’approvazione della “buona scuola” viene inserita una disposizione normativa in tema di “educazione alla parità tra i sessi”, che rappresenta l’attuazione di principi generalissimi dell’ordinamento che stentano a entrare nei processi educativi.
Si tratta di una norma di compromesso rispetto alle apposite proposte di legge presentate in questa legislatura e agli emendamenti proposti alla “buona scuola”, che avrebbero permesso l’introduzione di una effettiva educazione di genere.
C’é da dire però che la sola promozione della parità sessuale in ambito educativo non è sufficiente: è necessaria un’attività che abbia come obiettivo la decostruzione dei modelli culturali che hanno imprigionato un sesso, la donna, relegandolo alla sfera privata della cura e facendo passare per “naturale” ciò che invece è “normale”, inteso come conforme alla norma sociale imposta da secoli e incardinata sull’ordine patriarcale.
Il concetto di genere esprime appunto l’idea che il sesso è, di fatto, un sesso sociale.
La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.
Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione.
La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne: l’art. 14 prevede l’inclusione nei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
Non si tratta tuttavia, soltanto, di adeguare il nostro ordinamento agli obblighi internazionali o di promuovere quello che è uno degli otto obiettivi di sviluppo del millennio, attraverso l’eliminazione della disparità di genere nella scuola secondaria e primaria, ma di un atto doveroso che già deriva dalla lettura dei principi supremi della nostra Carta.
In questa legislatura, molte sono state le proposte presentate per dare seguito alla volontà di introdurre l’insegnamento dell’educazione di genere nelle scuole, con differenze di varia entità. Difatti, la commissione cultura della camera sta lavorando a redigere una sintesi di tutte le proposte per convergere a un testo da presentare all’Aula.
Alcune differenze fra le proposte attengono agli ordini e gradi di scuole considerate e alla previsione dell’insegnamento come parte integrante delle attività didattiche già previste, ovvero come materia di insegnamento aggiuntiva.
In sintesi, gli A.C. 1230, 1944, 2585 e 3022 sono finalizzati a introdurre nelle scuole percorsi educativi inerenti l’educazione di genere – o l’educazione alle differenze di genere –, gli A.C. 1510 e 3423 intendono introdurre l’insegnamento, rispettivamente, dell’educazione sentimentale e dell’educazione emotivo-sentimentale (riguardanti, anch’esse, la parità e la complementarietà tra uomini e donne), l’A.C. 2667 mira a inserire tra gli obiettivi specifici di apprendimento l’educazione alla parità di genere, all’affettività e alla sessualità consapevole, e l’A.C. 2783 è volto a prevedere l’insegnamento dell’educazione socio-affettiva (riguardante sia l’educazione di genere, sia l’educazione sessuale.
La questione della modifica dei piani didattici in modo che l’offerta formativa scolastica sia in linea con il rispetto delle diversità e la lotta alle discriminazioni anche e non soltanto attraverso il superamento degli stereotipi e si conformi a quanto già previsto in sede internazionale, è stata oggetto, nel tempo, di diversi progetti di legge e se, ci sono stati vari tentativi di introdurre un simile approccio didattico nelle scorse legislature, fallite al finire delle stesse, in questa XVII° si sta andando in una direzione diversa.
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IL TESTO DELLA LEZIONE TENUTA IL 5 SETTEMBRE
Intervento educazione di genere